Partita Iva e Regime Forfettario: tutte le novità.

Le modifiche della Legge Finanziaria in vigore dal 1/1/2019

La Finanziaria per il 2019 ha apportato molti cambiamenti al Regime Forfettario, il Regime agevolato utilizzabile dalle Persone Fisiche, Professionisti e Imprenditori.

Hai già una Partita Iva o hai intenzione di aprirla?

In questo articolo ti aggiorno su tutte le modifiche fatte dalla Legge Finanziaria al Regime Forfettario che, nota bene, sono già in vigore! Così potrai decidere se aprire la tua Partita Iva o valutare, nel caso in cui tu ce l’abbia già, se transitare al Regime Forfettario, il Regime agevolato con l’aliquota fiscale più bassa di tutti i tempi.

Iniziamo?

Le caratteristiche del Regime Forfettario

Un Regime veramente agevolato:

  • è un Regime senza Iva, quindi non c’è Iva addebitata in fattura e non c’è alcun adempimento ai fini Iva!
  • è soggetto solo all’imposta sostitutiva del 5% per le Start Up per i primi 5 anni, successivamente del 15%; per sempre, senza limiti di età.
  • non si versa l’Addizionale Regionale e Comunale, né l’Irap.
  • non si cumula con gli altri Redditi, l’imposta è secca.
  • non è soggetto agli Studi di Settore.
  • Il Reddito è calcolato con una percentuale di forfettizzazione che si applica al Fatturato; la percentuale è diversa in funzione del Codice Attività (At.Eco.), quindi non ti servono fatture di costo.
  • non c’è l’obbligo di emettere Fattura Elettronica

La Contabilità per il Regime Forfettario 

Come vedi tutte queste semplificazioni rendono il Regime Forfettario un Regime veramente molto agevolato, anche perché gli adempimenti fiscali e telematici sono ridotti, e quindi i costi per la tenuta della Contabilità sono più bassi rispetto al Regime Ordinario.

Ho predisposto, per i clienti del mio Studio, un “Pacchetto di Servizi Fiscali” esclusivo per il Regime Forfettario che comprende anche un’APP per emettere le fatture dal tuo cellulare, oltre che da Pc! Clicca qui

Il vecchio Regime Forfettario prevedeva diversi limiti ed alcune cause di esclusione.      

La Legge Finanziaria per il 2019 ha completamente modificato entrambi. Li vediamo insieme?

Le modifiche al Regime Forfettario: limiti di accesso e permanenza

Limite annuo 65.000 euro 

La scelta più significativa fatta dal Governo è stata quella di innalzare il tetto di fatturato previsto per le Partite Iva in regime Forfettario a 65.000 euro l’anno, limite che è diventato identico per tutte le attività: Professionali, Commerciali e Artigianali, quindi anche per la tua!

In precedenza il tetto di fatture emesse e incassate in un anno era diversificato in funzione del Codice Attività (At.Eco.) utilizzato dal titolare della Partita Iva.

Ora, con le modifiche della Finanziaria, il limite di Fatture emesse ed incassate è uguale per tutte le attività At.Eco., ed è fissato a 65.000 euro annui.

Per il 2019 dovrai prendere in considerazione il totale delle fatture che hai emesso nel 2018!

Fatture emesse e incassate! 

Voglio sottolineare che il Regime Forfettario è un Regime cosiddetto “per cassa”, cioè per qualsiasi tipo di attività occorre prendere in considerazione le fatture non solo emesse in un anno, ma realmente incassate! Se una fattura che hai emesso nel 2018 venisse incassata nel 2019, non dovrai considerarla per il conteggio del tetto di fatturato del 2018, ma dovrai sommarla alle fatture emesse ed incassate nel 2019.

Questa prerogativa del Regime Forfettario è molto importante e spesso dimenticata in quanto, se tu fossi vicino al tetto dei 65.000 euro, calcolare con esattezza le fatture emesse e non incassate ti potrebbe permettere di restare nei limiti e non “uscire” dal regime Forfettario, che significherebbe transitare nel Regime Ordinario.

Eliminati tutti i vincoli 

L’altra bella novità è che sono stati cancellati dalla Legge di Bilancio 2019 altri due limiti preesistenti, che non dovevano essere superati:

20.000 euro di acquisti di Beni Strumentali

5.000 euro di compensi per Lavoro Dipendente e assimilato.

Ora la possibilità di accesso e di permanenza nel Regime Forfettario è libera e non ci sono più vincoli, né per l’acquisto di Beni Strumentali, né per l’assunzione di personale dipendente.

Quindi potrai restare nel Regime agevolato anche se tu dovessi assumere dipendenti o acquistare beni strumentali, scelte necessarie quando un’attività cresce!

Le modifiche al Regime Forfettario: cause di esclusione

Le nuove cause di esclusione   

La Legge Finanziaria ha anche modificato alcune delle cause di esclusione dal Regime Forfettario, le quali non permettono né l’accesso, né la permanenza nel Regime agevolato. Se ti trovi anche in una soltanto di queste situazioni, non potrai accedere al regime Forfettario, o dovrai uscirne:

– se sei socio di Società di persone (S.n.c. e S.a.s.), o di Associazioni tra Professionisti o di imprese familiari (di cui all’art. 5 della L. 22/12/86 n. 917)

– se sei socio di maggioranza e/o di controllo di S.r.l. che esercitano attività economiche riconducibili alla tua attività.

– se la tua attività sia esercitata nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta.

Queste le cause di esclusione in vigore dal 1/1/2019, che dovrai valutare attentamente per essere certo di poter entrare o rimanere in questo Regime Agevolato.

Lavoro Dipendente e Regime Forfettario 

La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato una causa di esclusione vigente fino al 2018, che ostacolava non pochi all’accesso al Regime agevolato: il possesso di Reddito da lavoro dipendente e/o pensione superiore a 30.000 euro lordi l’anno. Se fosse stato il tuo caso, ora potrai tranquillamente utilizzare il Regime Forfettario. In buona sostanza oggi chiunque, anche se dipendente, può avere una Partita Iva in Regime Forfettario, con un notevole risparmio di imposte.

Vecchie regole ancora valide

Il Regime Forfettario non è applicabile ai Regimi Speciali Iva e ai Regimi forfettari per le Imposte dirette.

Ti ricordo che, come in precedenza, potrai beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% (Start Up) solo se:

– non hai esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della Partita Iva, altra attività, anche in forma associata.

– la tua attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente e/o autonomo.

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