Bonus Inps e Contributo a Fondo perduto: DL “Rilancio”

Bonus aprile e maggio. Contributo Fondo Perduto maggio.
Bonus 600 euro Inps mese di aprile: Professionisti, Artigiani e Commercianti

Per tutti coloro, sia Professionisti iscritti alla Gestione Separata, che Artigiani o Commercianti (AGO), che hanno già ricevuto dall’Inps il Bonus di 600 riferito al mese di marzo, l’Istituto provvederà automaticamente all’accredito dell’indennità per il mese di aprile per lo stesso importo di 600 euro.
Non sarà necessario fare alcuna domanda.
Attenzione: decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rilancio (n° 34 del 19/05/2020), si decade dalla possibilità di richiedere i bonus già previsti per il mese di marzo.
Quindi coloro che non avessero ancora richiesto il Bonus Inps di marzo, possono farlo fino al 03/06/2020.

Bonus 1.000 euro Inps mese di maggio Professionisti iscritti alla gestione Separata e co.co.co. (art.84)

Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL (19/05/2020), iscritti all’Inps Gestione Separata,  non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio, esentasse, a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del Reddito nel secondo bimestre (marzo/aprile) 2020 rispetto al Reddito del secondo bimestre del 2019.

“Il Reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nel periodo, comprese le eventuali quote di ammortamento”.

Il principio di cassa deve essere applicato per qualsiasi Regime utilizzato all’interno della Partita Iva: Regime Forfettario, Semplificato o Ordinario.
Mentre la modalità è ovvia per chi utilizzi il Regime Ordinario, non è altrettanto chiaro come applicare la scelta fatta nel DL “Rilancio” al Regime Forfettario.
Aspettiamo in proposito una Circolare esplicativa dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL “Rilancio”, è riconosciuta un’indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

L’erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti.
L’Inps dovrà predisporre una nuova domanda online.

L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti.

Il bonus è incompatibile, fino a concorrenza, con il Reddito di Cittadinanza.

Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo verrà incrementato fino a concorrenza di quest’ultimo.

Contributo a Fondo Perduto mese di maggio per Artigiani e Commercianti (art.25)

E’ riconosciuto un Contributo a Fondo Perduto esentasse a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva, la cui attività NON risulti cessata alla data di presentazione dell’Istanza.

Il Contributo non spetta:

1) ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste agli artt. 27 e 38 del Decreto “Cura Italia” (convertito nella L.27 del 24/04/2020), quindi ai Professionisti e co.co.co iscritti all’Inps GS; e ai lavoratori dello spettacolo
2) ai dipendenti
3) ai Professionisti iscritti alle Casse private

Il Contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’ ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dallo stato di emergenza Covid-19.

L’importo del Contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra corrispettivi/fatturato del mese di aprile 2020 e aprile 2019, come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019
  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi tra 400.000 e 1 milione di euro nel 2019
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi tra 1 milione di euro e 5 milioni nel 2019

L’ammontare del Contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Per ottenere il Contributo a fondo perduto i contribuenti dovranno presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data dell’avvio della procedura telematica.

La modalità di effettuazione dell’Istanza, il contenuto  e i termini, saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

L’erogazione del Contributo avverrà a cura dell’Agenzia Entrate direttamente sul conto corrente del contribuente. 

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