Lavoro Autonomo Occasionale: cos’è e come funziona

Per definire il Lavoro Autonomo Occasionale è necessario chiarirne preventivamente le caratteristiche.

L’art. 2222 c.c. stabilisce il “contratto di lavoro autonomo” come “contratto d’opera” con “l’impegno contrattuale di una persona che si obbliga a realizzare un’opera o a prestare un servizio”:

1.   a fronte della corresponsione di un corrispettivo prestabilito;

2.   in autonomia, quanto a modi e tempi di svolgimento della prestazione;

3.   senza vincolo di subordinazione né coordinamento, ovvero non svolta nell’ambito del ciclo produttivo del Committente;

4.   con lavoro prevalentemente proprio.

Caratteristiche del Lavoro Autonomo Occasionale

Questo tipo di prestazione si distingue dal Lavoro Autonomo per essere un’attività lavorativa caratterizzata dall’Occasionalità, con assenza di Abitualità, Professionalità e Continuità.

In generale, un’attività si definisce “occasionale” per sottrazione, come attività NON programmata e NON abituale, ma resa in via eccezionale.

In particolare per “occasionalità” si intende un’attività in cui:

1.   non è enumerabile un numero predefinito di servizi prestati o opere realizzate;

2.   non è definita monetariamente dall’ammontare del corrispettivo;

3.   non è caratterizzata da un periodo temporale previsto dalle norme;

4.   vi è assenza del rapporto di subordinazione e coordinamento con il Committente.

Quando serve aprire la Partita Iva

Il Lavoro Autonomo Occasionale si differenzia dal Lavoro Autonomo non per la tipologia o il carattere della prestazione, quanto per la sua natura episodica e NON professionalmente organizzata.

Ciò significa che questo tipo di prestazioni non consentono la pubblicizzazione dell’attività tramite sito web, utilizzo dei social, Advertising, volantini, biglietti da visita o qualsiasi altra modalità pubblicitaria

In questo caso, verrebbe a mancare il principio dell’occasionalità, caratterizzandosi invece come un esercizio professionale strutturato che richiede l’apertura di Partita IVA.

Ne deriva che il Lavoro Autonomo Occasionale non può e non deve essere considerato alternativo al Lavoro Autonomo con Partita IVA.

Fino all’anno 2015, l’art. 61 c.c. (Legge Biagi) aveva definito i limiti precisi per lo svolgimento del Lavoro Autonomo Occasionale:

1. l’importo massimo del compenso percepito dal lavoratore non doveva superare la somma complessiva di 5.000 euro lordi nel corso dell’anno solare;

2. la collaborazione con lo stesso committente doveva avere durata massima 30 giorni nel corso dell’anno solare.

Questa Legge è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgl. 81/2015. 

Chi non può usufruire del Lavoro Autonomo Occasionale?

Sono esclusi i soggetti la cui attività professionale richieda l’iscrizione ad un Ordine o un Albo specifico.

Inquadramento Fiscale e Previdenziale

Anche se Occasionale, l’attività resta sotto l’aspetto esecutivo sempre una prestazione di Lavoro Autonomo, con obblighi sia per il Committente che per il Prestatore.

Approfondimento sull’inquadramento fiscale e previdenziale in questo articolo.

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