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Vendere Online senza Partita Iva: si può?

Se sia possibile vendere online senza Partita Iva è una delle domande più gettonate tra quelle che ricevo, a cui mi trovo spesso a dover rispondere.

Molti vendono le proprie creazioni in mercatini e fiere, da hobbisti.

Se questo è il tuo caso, e vorresti sapere come puoi vendere sul territorio e quali sono gli adempimenti necessari, puoi leggere l’articolo che ho scritto riguardante la vendita da hobbista: lo trovi QUI.

Se, invece, hai iniziato a vendere le tue creazioni sfruttando il “potere della rete” pe­r avere più visibilità, voglio dirti una cosa che probabilmente non sai: sei obbligato all’apertura della Partita Iva, con tutti gli obblighi che ne conseguono.

Perché, in questo caso, la tua attività si caratterizza come imprenditoriale, indipendentemente dal tipo di beni commercializzati.

La vendita online può essere fatta in diversi modi: tramite il tuo sito, su uno dei tanti marketplace virtuali o tramite lo shop nei social. 

In tutti questi casi la tua attività è classificata fiscalmente e amministrativamente come e-commerce.

Vendere online tramite marketplace virtuali

Per marketplace virtuale si intende una piattaforma digitale di mediazione in cui ha luogo una specifica attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori.

Le piattaforme virtuali più note sono: Etsy, Amazon, Facebook marketplace, Ebay, ecc., e possono contare su una grande visibilità grazie a strumenti pubblicitari e di marketing.

Questo comporta che chiunque venda nei marketplace, in qualità di produttore di oggetti e beni, esposti con foto, descrizione e prezzo, deve operare tramite Partita Iva.

Perché, a prescindere dal volume di affari ricavato dalla vendita e dalla tipologia merceologica, questo tipo di visibilità online presuppone che l’attività sia abituale e continuativa, criteri che governano insindacabilmente l’apertura della Partita Iva.

Il monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate sulla vendita online

A introdurre importanti novità in tema di vendita di beni tramite piattaforme digitali è stato l’Art. 13 del Decreto Crescita 34 del 30/04/2019 in cui si stabilisce che: 

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea e’ tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalita’ stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unita’ vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unita’ vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.”

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, sempre con il fine di monitorare la grande mole di transazioni online, tramite la Circolare n. 13 del 1° giugno 2020, determinava i termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica.

La conseguenza, per i soggetti ospitati nei suddetti portali, è stata la doverosa regolarizzazione della propria posizione fiscale, tramite apertura della Partita Iva.

L’Agenzia delle Entrate può effettuare a sua discrezione controlli fiscali incrociati per monitorare il volume d’affari del singolo iscritto al marketplace, sanzionando coloro che operano senza Partita Iva.

Vendere online tramite il proprio sito web

Alcuni preferiscono, invece, non utilizzare un mediatore per l’attività di vendita, avvalendosi di un proprio sito web contenente foto, descrizioni e prezzo di vendita delle proprie creazioni: ovviamente, anche in questo caso, è necessaria la Partita Iva!

Va fatta, però, una precisazione: vendere online in un proprio sito web, e senza Partita Iva, è possibile, solo a patto che si tratti di un sito vetrina, in cui le produzioni siano semplicemente mostrate, senza che siano visibili o esposti i prezzi di vendita. Può essere inserita la possibilità di contatto per richiedere informazioni su uno specifico prodotto, ma rimane il divieto assoluto di indicare i prezzi.

Inoltre, non è possibile la promozione pubblicitaria, online o offline, del suddetto sito.

Diversamente, saremo in presenza di un e-commerce, che necessita del possesso di Partita Iva.

Vendere online tramite Shopify

In alternativa alla creazione di un proprio sito in totale autonomia, c’è la possibilità di predisporre un proprio sito su una piattaforma di commercio elettronico messa a disposizione da una società specializzata, come Shopify.

Ovviamente anche in questo caso è necessario avere la Partita Iva con Codice Ateco per e-commerce.

Ad equiparare il commercio tradizionale con il commercio elettronico, decretando che entrambi sono regolamentati da pari normative, è stato il Decreto Bersani (D.Lgs. 114/98).

L’attività di compravendita effettuata tramite un e-commerce richiede quindi lo stesso tipo di obblighi del commercio al dettaglio:

  • apertura Partita Iva per e-commerce;
  • comunicazione di inizio attività da fare al Comune di residenza o della sede legale (comunicazione al SUAP);
  • iscrizione in Camera di Commercio;
  • iscrizione Inps Commercianti.

Utilizzo di più soluzioni

Per concludere la carrellata sull’e-commerce, va aggiunto che si possono utilizzare anche più soluzioni: proprio sito, in autonomia o su piattaforma; Marketplace virtuali; shop sui social. 

In ogni caso, al momento dell’apertura della Partita Iva, va dichiarato all’Agenzia delle Entrate:

  • l’indirizzo internet del vs. sito;
  • l’internet service provider o hosting.
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4 thoughts on “Vendere Online senza Partita Iva: si può?

  1. Buongiorno,
    sono una creativa, le scrivo per chiederle gentilmente il tipo di documento che devo avere quando trasporto la merce da casa al luogo di vendita (in questo caso mercatino)?
    Grazie mille in anticipo
    Cordiali saluti
    kristina

    1. Kristina non posso risponderti perché non ho elementi sufficienti. Faccio però consulenze fscali. C’è anche il mio gruppo Facebook dove rispondo alle domande precise e circostanziate.

  2. Buongiorno, sono un vecchio (83 anni) hobbista di monete non auree di qualsiasi stato. Nel tempo e a causa dei molti viaggi ho accantonato in un vaso tutti le monete di resto datemi senza mai venderne alcuna.Ora data l’eta’ sono costretto a venderle anche perche’ i figli non dimostrano alcun interesse.
    Premesso che son0 un percettore di pensione Le chiedo se posso venderle tramite Ebay o negozio di Numismatica tutte assieme o in modo diluito.
    Domanda: come mi devo comportare con il fisco: 1 )devo denunciare sul 730 il ricavato delle vendite. “2) ci sono problemi per il fatto che sono percettore di pensione 3) in caso di denuncia devo pagare il 26% sul ricavato anche se non e’ possibile risalire alla origine del costo delle monete 4)in questa ultima ipotesi il ricavato delle vendite fa cumulo con l’ammontare della pensione .5)una eventuale partita iva e’ compatibile con il fatto che sono pensionato e non un venditore abituale-professionale.6) prima di procedere con la vendita devo fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate?.’lA RINGRAZIO PER LATTENZIONE. CORDIALI SALUTI

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