Lavoratore Autonomo Occasionale

Lavoro Autonomo Occasionale: inquadramento fiscale e previdenziale

Inquadramento Fiscale del Lavoratore Autonomo Occasionale

L’attività di Lavoro Autonomo Occasionale resta sempre una prestazione di Lavoro Autonomo, con obblighi fiscali sia per il Committente che per il Prestatore.

L’art. 67 comma 1 lettera l) del T.U.I.R. ricomprende “l’attività di lavoro Autonomo NON esercitata Abitualmente”, definita in genere come “Prestazione Occasionale”, nella categoria dei Redditi Diversi.

Nello specifico, i redditi prodotti dal Lavoro Occasionale Autonomo devono essere dichiarati (in alternativa):

  1. nel Modello 730, quadro D (altri redditi);
  2. nel Modello Redditi Persone Fisiche, quadro RL (Redditi Diversi).

Obblighi del Committente

Il Committente, sia Professionista che Imprenditore, funge da Sostituto d’imposta, quindi è tenuto:

1.   ad operare la Ritenuta d’Acconto del 20% sul Compenso Lordo pattuito;

2.   a versare la Ritenuta con Modello F24 il mese successivo al pagamento del Compenso;

3.   a certificare (l’anno successivo) i Compensi pagati e le Ritenute versate inviando all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica e il Mod. 770.

Inoltre, se il Prestatore non è residente in Italia, sul Compenso Lordo si applica la Ritenuta del 30% a Titolo di Imposta.

Quando il Committente è un privato (Persona Fisica senza Partita Iva), o Non è fiscalmente Residente in Italia:

1.   non è Sostituto d’Imposta;

2.   non effettua la Ritenuta d’Acconto sul compenso (compenso lordo e netto coincidono);

3. non certifica il Compenso versato al prestatore.

Fra i nuovi obblighi del Committente vi è anche quello di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei soggetti Lavoratori Autonomi Occasionali.

Obblighi del Prestatore

Il Prestatore è tenuto a:

1.   emettere una Ricevuta che costituisce quietanza del pagamento;

2.   indicare l’importo lordo, la Ritenuta applicata e il netto percepito;

3.   applicare il Bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro;

4.   autocertificare l’eventuale superamento del limite di 5.000 euro ai fini Previdenziali;

5.   in questo caso andrà conteggiata anche l’Inps.

Gli importi lordi delle Prestazioni Occasionali effettivamente percepiti in un anno solare dal Prestatore:

1.   vanno dichiarati nella Dichiarazione dei Redditi tra i Redditi Diversi;

2.   sono imponibili ai fini Irpef;

3.   confluiscono nel Reddito Complessivo, quindi si cumulano con eventuali altri Redditi Irpef (ad. es. il Reddito da Lavoro Dipendente).

Inquadramento Previdenziale del Lavoratore Autonomo Occasionale

A normare l’inquadramento previdenziale del Lavoratore Autonomo Occasionale è l’art. 44 D.L. 269/2003 conv. nella L. 326/03 con disposizione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps e del versamento dei relativi contributi anche per le Prestazioni Occasionali.

I compensi Lordi percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti ad alcun prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro lordi, il Lavoratore Autonomo Occasionale ha l’obbligo di:

1.     iscriversi alla Gestione Separata Inps;

2.     comunicare al Committente il superamento di tale importo, inserendo nella Ricevuta per Compensi da Prestazione Occasionale l’Autocertificazione che attesti il superamento della somma;

3.     esporre nella Ricevuta il Contributo Previdenziale previsto.

Il contributo Inps previsto per gli importi oltre i 5.000 euro è del 33,72% (soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie) 

o del 24% (soggetti titolari di pensione)

suddiviso per ⅔ a carico del Committente e per ⅓ a carico del Prestatore.

L’obbligo del versamento della Ritenuta Previdenziale resta totalmente a carico del Committente, in quanto Sostituto d’Imposta.

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